sabato 1 novembre 2008

TRASPORTO ANIMALI

NUOVO CODICE DELLA STRADA
Il nuovo codice stradale, già in vigore dal 30 Giugno 2003, si occupa del trasporto di animali sui veicoli a motore in due articoli, che non cambiano le norme già vigenti e che non sono così severe e rivoluzionarie come tv e radio hanno fatto credere.
L'art. 169, sesto comma, recita: " è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ".
Ciò vuol dire che non è necessaria la rete o un vano apposito per il trasporto di un solo animale domestico, ma questo dev' essere comunque assicurato in modo che non possa costituire intralcio al guidatore, esattamente come la legge precedente prescriveva. In caso di più animali domestici, la rete e il vano riservato sono obbligatori.
In caso di violazione, è prevista una multa a partire da 68,25 euro, fino a 275,10; la violazione costa 1 punto in meno sulla patente.
L'art. 170, comma 5, è relativo sempre al trasporto di animali, oltre che di oggetti, sui veicoli a motore a due ruote e recita: "Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all' asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore".
Dunque gli animali vanno trasportati, sui veicoli a due ruote, saldamente assicurati al veicolo in modo da non costituire intralcio o da limitare la visibilità al conducente.
Sanzioni previste: chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 32,80 a € 131,20 .
Punti decurtati dalla patente: 1

 

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